Art. 7 · Disposizioni finali

Art. 7

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Disposizioni finali

In vigore dal 23 mag 2001
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 295
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