Sez. QUINTA
Art. 69
(R) Archivi storici
In vigore dal 7 mar 2001
(R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-69