Sez. QUARTA

Art. 65

(R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali 1. Oltre a possedere i requisiti indicati all', il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso e associato; b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento; c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio; d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-65

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