Sez. TERZA

Art. 62

(R)Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema 1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile. 2. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici. 4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-62

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