Capo IV›Sez. I
Art. 57
(R) Numero di protocollo
In vigore dal 7 mar 2001
(R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione e rinnovata ogni anno solare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-57