Capo IV›Sez. I
Art. 54
(R)Informazioni annullate o modificate
In vigore dal 7 mar 2001
(R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni modificabili di cui all' lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-54