Sez. QUARTA

Art. 66

(R) Specificazione dell'informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Specificazione dell'informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali 1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-66

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