Sez. QUARTA
Art. 66
(R) Specificazione dell'informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
In vigore dal 7 mar 2001
(R)
Specificazione dell'informazioni previste dal sistema
di gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-66