Sez. QUINTA

Art. 67

(R) Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito 1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. 2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. 3. Il responsabile del sevizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-67

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