Capo V

Art. 72

(R) Responsabilità dei controlli

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Responsabilità dei controlli 1. Ai fini dei controlli di cui all' le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. 2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-72

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