Capo VI

Art. 73

(R) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-73

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