Capo V
Art. 71
(L-R) Modalità dei controlli
In vigore dal 7 mar 2001
(L-R)
Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli .
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all' consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolazione o al completamento della dichiarazione: in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. -
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-71