Capo II

Art. 16

Relazione annuale

In vigore dal 17 nov 2000
1. Al fine di verificare l'impatto degli interventi, entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome presentano al Ministero una relazione dettagliata sui risultati ottenuti, contenente un riepilogo delle rendicontazioni semestrali di cui all', comma 8, una valutazione dell'impatto occupazionale e della corrispondenza dell'intervento alle esigenze del territorio, l'indicazione delle problematiche emerse ed eventuali proposte per una maggiore efficacia dell'intervento stesso. 2. Qualora dalla relazione annuale risulti che le somme versate alle regioni o alle province autonome siano eccedenti rispetto all'importo rendicontato, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per essere riassegnata, con apposito provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fondo per gli interventi agevolativi alle imprese istituito presso il Ministero, ai sensi dell', comma 9, del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero comunica annualmente i dati complessivi risultanti dalla propria attività e da quella svolta dalle regioni e dalle province autonome al Comitato per l'imprenditoria femminile, il quale, a sua volta, propone al suddetto Ministero le iniziative ritenute utili per una maggiore aderenza degli interventi alle esigenze di sviluppo dell'imprenditoria femminile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-16

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