Capo II

Art. 14

Modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

In vigore dal 17 nov 2000
Modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni. 1. Le imprese che intendono accedere ai benefici della legge e che localizzano le proprie iniziative nelle regioni o nelle province autonome che non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all', comma 1, trasmettono la domanda di ammissione alle agevolazioni al Ministero, secondo le stesse modalità di cui all', commi 1 e 2. Copia della domanda e dei documenti è contestualmente inviata, per conoscenza, alla regione ove è ubicata l'iniziativa. Le regioni e le province autonome, per le materie di propria competenza, esprimono il proprio motivato parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. 2. Il Ministero esamina le domande procedendo alle verifiche di cui all', comma 3, e provvede alla formazione delle graduatorie, con riferimento alle sole risorse statali disponibili, sulla base delle disposizioni contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo, applicando i criteri di priorità di cui all' e tenendo altresì conto del parere espresso dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 1. 3. Il Ministero completa l'istruttoria delle domande entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse ed entro i successivi trenta giorni dispone la pubblicazione delle graduatorie contestualmente a quelle comunicate dalle regioni ai sensi dell', comma 9. 4. Fatti salvi i tempi previsti per l'acquisizione della prescritta documentazione antimafia, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, il Ministero adotta il provvedimento di concessione e ne dà comunicazione alle imprese interessate. Per le iniziative non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo