Capo II
Art. 11
Ripartizione regionale delle risorse
In vigore dal 17 nov 2000
1. Il Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato determina con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota di risorse finanziarie statali da destinare a ciascuna regione o provincia autonoma, dandone comunicazione alle stesse. Tale determinazione è effettuata ripartendo le risorse disponibili sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzio-nale, con l'indice di disoccupazione femminile, secondo l'ultima rilevazione ufficiale disponibile, nonché sulla base di ulteriori criteri stabiliti, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-11