Capo II

Art. 13

Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni.

In vigore dal 17 nov 2000
1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia provveduto all'integrazione delle risorse di cui all', comma 1, la domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello definito con circolare del Ministero, è trasmessa alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'iniziativa avrà luogo. In mancanza della suddetta integrazione si applicano le procedure di cui all'. 2. La domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, è sottoscritta, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dal legale rappresentante dell'impresa ed è trasmessa mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, entro i termini di cui all'. Nel primo caso fa fede il timbro postale recante la data di spedizione. 3. La regione o la provincia autonoma competente trasmette al Ministero, anche per via telematica, l'elenco delle domande pervenute e provvede al loro esame verificandone, in particolare, la completezza, il contenuto, e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e, ove le caratteristiche di questo lo consentano, il relativo impatto ambientale. 4. Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorità di cui all' e dei criteri di priorità indicati dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell', comma 2. 5. Le domande ammissibili sono inserite in graduatorie, articolate nei seguenti macrosettori: a) macrosettore "agricoltura"; b) macrosettore "manifatturiero e assimilati"; c) macrosettore "commercio, turismo e servizi". 6. Nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel macrosettore: "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i progetti da realizzare nell'ambito delle attività di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta classificazione delle attività economiche ISTAT '91. Nel caso di progetti relativi a più attività si fa riferimento all'investimento prevalente. 7. All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi del comma 4, con indicazione dell'importo dell'agevolazione concedibile. 8. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono ripartite tra i vari macrosettori, di cui ai commi 5 e 6, in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili. Se le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse, per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine di graduatoria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei fondi, dell'agevolazione relativa all'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al macrosettore. 9. La regione o la provincia autonoma competente approva le graduatorie e provvede a trasmetterle, anche per via telematica, al Ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 10. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni provvede alla pubblicazione delle graduatorie pervenute. 11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il Ministero diffida la regione o la provincia autonoma interessata ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Se la regione o la provincia autonoma diffidata adempie entro tale termine, la pubblicazione delle relative graduatorie da parte del Ministero è effettuata nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine della diffida, il Ministero effettua direttamente l'esame delle domande e la formazione delle graduatorie regionali sulla base delle risorse statali disponibili, provvedendo altresì all'approvazione e alla pubblicazione di tali graduatorie entro i successivi novanta giorni. 12. Il Ministero, dopo la pubblicazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione, in un'unica soluzione, delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome. 13. Ciascuna regione o provincia autonoma adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. Per le domande non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-13

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