Capo II
Art. 4
Iniziative ammissibili
In vigore dal 17 nov 2000
1. Le imprese possono proporre la domanda di cui all' relativamente alle seguenti iniziative:
a) avvio di attività imprenditoriali, nonché acquisto di attività preesistenti mediante cessione dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni;
b) realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;
c) acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-4