Capo I
Art. 2
Ripartizione delle disponibilità finanziarie
In vigore dal 17 nov 2000
1. Alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente regolamento si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all' della legge, tra i seguenti interventi:
a) concessione delle agevolazioni previste per l'avvio di attività, per l'acquisto di attività preesistenti, per i progetti aziendali innovativi e per l'acquisto di servizi reali;
b) concessione delle agevolazioni per la promozione dei servizi di consulenza ed assistenza e delle iniziative regionali di cui all' della legge, anche per la promozione dei corsi di formazione, nell'ambito dei programmi indicati nell'.
2. Se una delle quote riservate agli interventi di cui al comma 1, risulta superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-2