Capo II
Art. 3
Soggetti beneficiari
In vigore dal 17 nov 2000
1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dall', comma 1, della legge, le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, di cui all', comma 1, lettera a), della legge, e rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, e successive modilicazioni, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria vigente in relazione a particolari tipologie di attività economiche, nei settori di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-3