Capo II
Art. 7
Divieto di cumulo
In vigore dal 17 nov 2000
1. Le agevolazioni di cui all' non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-7