Capo II

Art. 7

Divieto di cumulo

In vigore dal 17 nov 2000
1. Le agevolazioni di cui all' non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-7

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