Capo II
Art. 18
Controlli
In vigore dal 17 nov 2000
1. Ai sensi dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero e le regioni possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime.
2. Gli oneri per le attività ispettive di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-18