Capo II

Art. 19

Mantenimento della percentuale di donne nell'impresa e della destinazione d'uso dei beni

In vigore dal 17 nov 2000
1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, per un periodo di cinque anni dalla data di concessione della stessa, a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile all', comma 1, lettera a), della legge. 2. I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distratti, per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. 3. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria è tenuto a comunicare al soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma 1, nonché eventuali cessioni, alienazioni o distrazioni dei beni intervenute prima della scadenza del termine di cui al comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-19

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