Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N RegolamentoCapo VI

Art. 7

Compiti e doveri del medico - Libera professione

In vigore dal 17 ott 2000
- Compiti e doveri del medico - Libera professione 1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve: a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo e a quelle che l'Azienda emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; b) redigere e trasmettere alla Azienda, fatto salvo quanto previsto dall' del presente Accordo, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato L); c) osservare l'orario di attività indicato nella lettera incarico a tempo indeterminato. 2. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia di orario di lavoro e di rispetto dei compiti previsti dal presente Capo potranno essere contestate al medico secondo la procedura di cui all' del presente Accordo. 5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di applicazione al medico del procedimento sanzionatorio di cui all'. 6. Il medico è tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente Accordo, l'Azienda decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia dell'attività. 7. Sono inoltre doveri e compiti del medico: - l'adesione alla sperimentazione dell'equipes territoriali di cui all'; - lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle tematiche evidenziate all' comma; - la collaborazione funzionale con la dirigenza sanitaria dell'Azienda per la realizzazione dei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. 8. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano ai progetti obiettivo predisposti e realizzati a livello regionale, aziendale e distrettuale secondo le norme previste dal presente Accordo. 9. Il medico incaricato per le attività di medicina dei servizi può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purchè essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico, che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso. 10. I medici incaricati a tempo indeterminato, possono inoltre, sulla base degli accordi regionali ed aziendali svolgere attività organizzative e di coordinamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-7-4

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