Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo II

Art. 31

Compiti del medico con compensi a quota fissa.

In vigore dal 17 ott 2000
- Compiti del medico con compensi a quota fissa. 1. L'inserimento negli elenchi di cui all', comma 4, determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e familiari, e di educazione sanitaria i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari finalizzati al soddisfacimento dei relativi bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali e uniformi di assistenza. 2. I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni comprendono: a) le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il medico si avvale di supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel suo studio sia a livello domiciliare; b) il consulto con lo specialista e l'accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza e di dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalità del medico di medicina generale; c) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico e ad utilità dell'assistito, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche e a quanto previsto dagli accordi regionali; d) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori; e) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministero Sanità del 28 febbraio 1983, lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'Autorità scolastica competente; f) la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro. 3. Sono, inoltre, obblighi e compiti del medico: a) l'adesione alle sperimentazioni delle equipes territoriali di cui all'; b) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale nonché del corretto uso del farmaco nell'ambito della quotidiana attività assistenziale, fatta salva la partecipazione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale, nei confronti dei cittadini attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare: - l'osservazione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute; - la donazione di sangue, plasma e organi; - la cultura dei trapianti; - il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni; - l'esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione a particolari condizioni di malattia; - la necessità di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. c) obbligo di effettuare delle vaccinazioni antinfluenzali nell'ambito di campagne vaccinali rivolte a tutta la popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalle Aziende, con modalità concordate; d) l'adesione ai programmi di attività e agli obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità di attuazione dei programmi, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-31

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