Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo I

Art. 1

Campo di applicazione.

In vigore dal 17 ott 2000
- Campo di applicazione. 1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 30.12.1999 n. 502 e successive modificazioni il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura per le Aziende unità Sanitarie locali - di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di: a) assistenza primaria di medicina generale; b) continuità assistenziale; c) attività territoriali programmate; in un quadro normativo di responsabilizzazione del medico di medicina generale per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto. Essa regola inoltre, secondo le disposizioni del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, le attività di: a) medicina dei servizi; b) emergenza sanitaria territoriale. 2. La presente convenzione nazionale definisce le attività assistenziali correlate ai livelli essenziali e uniformi di assistenza indicati dalla programmazione sanitaria nazionale e aziendale. 3. Individua, inoltre, gli ambiti di contrattazione rimessi alla trattativa regionale e a quella Regionale. 4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 può essere instaurato da parte delle Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8.8.1991, n. 256 e del 17/8/1999 n. 368.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-1

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