Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo II

Art. 32

Compiti del medico a quota variabile di compenso, con compensi aggiuntivi.

In vigore dal 17 ott 2000
- Compiti del medico a quota variabile di compenso, con compensi aggiuntivi. 1. Il medico è tenuto a svolgere, oltre ai compiti indicati dal precedente , compiti anch'essi finalizzati al soddisfacimento di bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali e uniformi di assistenza, remunerati con una quota variabile del compenso, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'. 2. I compiti di cui al presente articolo sono: a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati "G" e "H"; b) assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, sulla base degli accordi regionali previsti dall', lett. C); c) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D"; d) assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all', lettera "C2", comma 2; e) visite occasionali, secondo l', comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-32

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