Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento›Capo VI
Art. 5
Aumenti d'orario
In vigore dal 17 ott 2000
- Aumenti d'orario
1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili orari di attività per cessione degli incarichi a tempo indeterminato, interpella i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima che abbiano espresso la propria disponibilità e assegna l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianità di incarico.
2. A parità di anzianità di incarico prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e la minore età.
3. Qualora, dopo aver espletato la procedura di cui ai commi 1 e 2, siano disponibili turni vacanti, l'Azienda comunica la disponibilità al Comitato di cui all' per l'eventuale trasferimento di medici già incaricati a tempo indeterminato in altra Azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-5-4