Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N RegolamentoCapo VI

Art. 10

Sostituzioni

In vigore dal 17 ott 2000
- Sostituzioni 1. Alle sostituzioni dei medici incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo si assentino dal servizio l'Azienda provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria annuale di medicina generale con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato. 2. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare. 3. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all', comma 1, lett. a1).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-10-3

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