Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento›Capo VI
Art. 8
Cessazione e sospensione dell'incarico
In vigore dal 17 ott 2000
- Cessazione e sospensione dell'incarico
1. L'incarico può cessare per rinuncia del medico da comunicare all'Azienda a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
3. Su specifica richiesta del medico l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4. L'Azienda procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato:
a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
b) per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall' in caso di malattia;
c) per compimento del 65o anno di età;
d) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che la presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell'Ordine dei medici competente per territorio.
5. L'incarico è sospeso in caso di emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio dell'Azienda ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelate in carcere o in luogo di cura. È altresì sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Azienda applica all'interessato le norme di cui all' dell'Accordo nazionale per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico.
6. L'incarico è altresì sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-8-4