Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N RegolamentoCapo VI

Art. 12

Malattia, Gravidanza

In vigore dal 17 ott 2000
- Malattia, Gravidanza 1. Al medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti. 2. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati. 3. In caso di gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per sei mesi continuativi. 4. Durante la gravidanza e il puerperio l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-12-2

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