Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo I

Art. 7

Comunicazioni del medico all'Azienda.

In vigore dal 17 ott 2000
- Comunicazioni del medico all'Azienda. 1. Il medico di medicina generale è tenuto a comunicare sollecitatamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui al precedente , o con la dichiarazione di cui al comma successivo nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall' al fine di regolarizzare la propria posizione individuale. 2. In ogni caso la Azienda competente può richiedere al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v. allegato "L"). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'accordo nazionale. 3. Salve modalità diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico convenzionato è tenuto a comunicare alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima delle 24 ore precedenti l'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. 4. Tale comunicazione non è dovuta, da parte dei medici iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo: a) in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del presente ACN; b) nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all'Azienda la sospensione o la revoca dello sciopero o la non adesione della sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati. 5 La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all'intero periodo di astensione dall'attività convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa. 6. La trattenuta dei compensi di cui al comma 5 deve essere effettuata dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima. 7. 11 medico iscritto ad un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto da altre organizzazioni, deve comunicare alla Azienda la propria adesione alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-7

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