Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo I
Art. 4
Incompatibilità.
In vigore dal 17 ott 2000
- Incompatibilità.
1. Ai sensi dell', comma 7 della legge 30.12.1991, n. 412 è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all', comma 1, del D.L. 14.6.1999, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
b) eserciti attività che possano configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato o accreditato;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell', comma 1, del D.L.vo n 502/92 e successive modificazioni.
2. E inoltre, incompatibile il medico che:
a) svolta funzioni fiscali per conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito territoriale di scelta;
b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con aziende ai sensi dell'-quinques del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale;
d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
e) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e al Dl.vo n. 368/99;
f) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257/91 e n. 368/99;
g) fruisca di trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che sono in tale condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo, di quelli previsti al comma 7 dell' e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell'ENPAM.
3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente sensi del D.L.vo n. 626/94 fermo quanto previsto dall' in tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi, fatte salve le scelte già in essere.
4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti.
5. La sopravvenuta, contestata e accertata insorgenza di una delle limitazioni di compatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui al successivo , la cessazione del rapporto convenzionale.
6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico di cui all', commi 1 e 2 del presente Accordo.
7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico titolare di incarico non oltre 30 giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dal successivo .
8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all', deve cessare all'atto dell'assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-4