Titolo II›Capo II
Art. 119
Consiglio di aiuto sociale
In vigore dal 6 set 2000
1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.
2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.
3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.
4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-119