Parte II›Titolo I
Art. 124
Segretario
In vigore dal 1 mar 2009
1. Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in considerazione delle sue attribuzioni.
2. Il segretario:
a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;
b) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
c) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;
d) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;
e) esegue le direttive impartite dal presidente;
f) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti;
g) redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
h) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;
i) cura l'organizzazione e la gestione delle attività operative della Cassa e di esse risponde al presidente;
j) coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché quelle inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'. Per l'espletamento di tale ultima attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell', comma 3, lettera g);
k) adempie a tutte le attività amministrative e contabili, necessarie per la stipula dei contratti;
l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e al pagamento delle spese delegategli dal presidente;
m) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-124