Titolo II

Art. 127

Patrimonio

In vigore dal 1 mar 2009
1. Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da: a) beni mobili ed immobili in proprietà; b) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo; c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo; d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie; e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti di credito e in cassa.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-127

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