Parte III
Art. 131
Incarichi giornalieri
In vigore dal 6 set 2000
1. Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell' della legge.
2. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi.
3. A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneità indicata nel comma 2.
4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato regionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-131