Titolo I›Capo IV
Art. 80
Sospensione e condono delle sanzioni
In vigore dal 6 set 2000
1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorchè si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.
2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.
3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-80