Titolo I›Capo IV
Art. 82
Mezzi di coercizione fisica
In vigore dal 6 set 2000
1. La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell' della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-82