Titolo I›Capo IV
Art. 87
Uso di abiti civili nelle traduzioni
In vigore dal 6 set 2000
1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-87