Titolo I›Capo IV
Art. 86
Traduzioni di detenute e di internate
In vigore dal 6 set 2000
1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-86