Titolo ICapo IV

Art. 91

Indicazioni negli atti dello stato civile

In vigore dal 6 set 2000
1. Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma dell' della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni altro riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-91

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