Art. 86 · Traduzioni di detenute e di internate
Titolo ICapo IV

Art. 86

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Traduzioni di detenute e di internate

In vigore dal 6 set 2000
1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-86