Art. 87 · Uso di abiti civili nelle traduzioni
Titolo ICapo IV

Art. 87

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Uso di abiti civili nelle traduzioni

In vigore dal 6 set 2000
1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-87