Titolo ICapo IV

Art. 79

Procedimento penale e provvedimenti disciplinari

In vigore dal 6 set 2000
1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorchè, per lo stesso fatto, vi è informativa di reato alla autorità giudiziaria. 2. In tal caso la direzione avrà cura di richiedere periodicamente l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-79

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo