Titolo ICapo IV

Art. 76

Ricompense

In vigore dal 2 feb 2001
1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive; d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali; e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti meritori di valore civile. 2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con: a) encomio; b) proposta di concessione dei benefici indicati negli della legge e n. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che ne ricorrano i presupposti; c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza. 3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione. 4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale del soggetto. 5. Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-76

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