Titolo I›Capo IV
Art. 72
Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi
In vigore dal 6 set 2000
1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.
2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.
3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.
4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.
5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-72