Titolo I›Capo III
Art. 67
Garanzie di sorteggio delle rappresentanze
In vigore dal 6 set 2000
1. Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze, previste dagli , e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.
2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze, previste dagli della legge, durano in carica quattro mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-67