Titolo ICapo II

Art. 12

Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto

In vigore dal 2 feb 2001
Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto 1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell' della legge è composta di tre persone. 2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina. 3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto. 4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito; per i detenuti e gli internati che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti. 5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell' della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore. 6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-12

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