Titolo I›Capo II
Art. 10
Corredo e oggetti di proprietà personale
In vigore dal 6 set 2000
1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.
2. È assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.
3. È ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-10