Titolo I›Capo IV
Art. 79
79 / 136Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
In vigore dal 6 set 2000
1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorchè, per lo stesso fatto, vi è informativa di reato alla autorità giudiziaria.
2. In tal caso la direzione avrà cura di richiedere periodicamente l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-79