Titolo II

Art. 128

Entrate

In vigore dal 1 mar 2009
1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale. 2. Le entrate correnti sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dagli interessi sui depositi e su titoli; c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa; d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria; e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa; f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati; g) dalla vendita di beni mobili fuori uso; h) da entrate eventuali e diverse. 3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi; b) rimborsi di titoli di proprietà; c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento; d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-128

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