Titolo II
Art. 128
Entrate
In vigore dal 1 mar 2009
1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi e su titoli;
c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorità giudiziaria;
e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa;
f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati;
g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
h) da entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprietà;
c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento;
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-128